Separazione e divorzio: un atto unico

Possibilità per i coniugi che intendono separarsi di presentare un ricorso volto ad ottenere sia la separazione che il divorzio.

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la possibilità per i coniugi che intendono separarsi di presentare un ricorso volto ad ottenere sia la separazione che il divorzio, pur restando la domanda di divorzio procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

Si tratta di un’ottima opportunità non soltanto per risparmiare tempo e denaro, ma anche per affrontare una sola volta la difficoltà della crisi matrimoniale, e la sofferenza che sempre proviene dalla necessità di affrontare le questioni pratiche relative alla fine di una relazione sentimentale, specie in presenza di figli minori.

Data l’irreversibilità della crisi matrimoniale, i coniugi potrebbero voler concentrare e concludere in un’unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa.

La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia prevede espressamente tale facoltà soltanto per quanto riguarda separazione e divorzio contenziosi, ovvero quando a causa della conflittualità esistente tra le parti, non vi sia l’accordo sulle condizioni da adottare in relazione a affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale e ogni altro aspetto della regolamentazione dei rapporti tra ex coniugi.

Non è invece prevista espressamente la facoltà di proporre ricorso per separazione e  divorzio nel caso in cui via sia l’accordo su ogni questione, ovvero in caso di “procedimento su domanda congiunta”, e su questo punto  i tribunali di merito si sono divisi sostenendo tesi opposte.

E’ finalmente intervenuta la Corte di Cassazione che con ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile: “nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Sarà quindi possibile, sia in caso di procedura contenziosa che di procedura congiunta, chiedere contestualmente con un unico ricorso sia la separazione che il divorzio, sempre fatta salva la necessità che trascorrano sei o dodici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione per poter ottenere anche la sentenza di divorzio.

Un notevole risparmio di tempo e di energie per tutti coloro che devono affrontare le conseguenze legali della crisi matrimoniale.

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