Separazione e divorzio: un atto unico

Possibilità per i coniugi che intendono separarsi di presentare un ricorso volto ad ottenere sia la separazione che il divorzio.

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la possibilità per i coniugi che intendono separarsi di presentare un ricorso volto ad ottenere sia la separazione che il divorzio, pur restando la domanda di divorzio procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

Si tratta di un’ottima opportunità non soltanto per risparmiare tempo e denaro, ma anche per affrontare una sola volta la difficoltà della crisi matrimoniale, e la sofferenza che sempre proviene dalla necessità di affrontare le questioni pratiche relative alla fine di una relazione sentimentale, specie in presenza di figli minori.

Data l’irreversibilità della crisi matrimoniale, i coniugi potrebbero voler concentrare e concludere in un’unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa.

La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia prevede espressamente tale facoltà soltanto per quanto riguarda separazione e divorzio contenziosi, ovvero quando a causa della conflittualità esistente tra le parti, non vi sia l’accordo sulle condizioni da adottare in relazione a affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale e ogni altro aspetto della regolamentazione dei rapporti tra ex coniugi.

Non è invece prevista espressamente la facoltà di proporre ricorso per separazione e  divorzio nel caso in cui via sia l’accordo su ogni questione, ovvero in caso di “procedimento su domanda congiunta”, e su questo punto  i tribunali di merito si sono divisi sostenendo tesi opposte.

E’ finalmente intervenuta la Corte di Cassazione che con ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile: “nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Sarà quindi possibile, sia in caso di procedura contenziosa che di procedura congiunta, chiedere contestualmente con un unico ricorso sia la separazione che il divorzio, sempre fatta salva la necessità che trascorrano sei o dodici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione per poter ottenere anche la sentenza di divorzio.

Un notevole risparmio di tempo e di energie per tutti coloro che devono affrontare le conseguenze legali della crisi matrimoniale.

Acquistare casa senza sorprese con il nostro supporto legale

Assistiamo i clienti che intendono acquistare casa, sia nella fase della proposta di acquisto che nella fase della redazione del preliminare e fino al rogito notarile. Sovente accade infatti che l’acquirente formuli la proposta di acquisto senza essere pienamente consapevole del fatto che, una volta accettata, diventi un contratto vincolante ad ogni effetto.

Per queste ragioni, come studio legale, ci occupiamo di effettuare tutte le visure necessarie in conservatoria e in catasto, collaborando con i tecnici di sua fiducia (visuristi e geometri) – per accertarsi che l’immobile sia libero da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli – ipoteche, pignoramenti – e sia in regola con la normativa urbanistica – verificando eventuali abusi edilizi o difformità catastali.

Lo studio legale avv. Alessandra Beltramo, si interfaccia con il mediatore per richiedere al venditore tutti i documenti necessari per le suddette verifiche, possibilmente prima della firma della proposta di acquisto. Se l’immobile viene reperito senza la mediazione dell’agenzia, redigiamo direttamente la proposta di acquisto, eventualmente condizionata a tutte le verifiche necessarie e successivamente definiamo il vero e proprio contratto preliminare, in occasione del quale viene versata la caparra confirmatoria.

Dopo la stipula del preliminare ci occupiamo di interfacciarci con il notaio prescelto dall’acquirente per coordinare l’acquisizione di ogni documento necessario a predisporre il rogito. In sostanza ci occupiamo di evitare brutte sorprese – sempre più frequenti – a chi vuole acquistare casa e vi supportiamo in una fase delicata come è sempre l’acquisto della casa.

Nello stesso tempo, se il cliente lo richiede, ci occupiamo anche di reperire l’immobile più adeguato alle vostre  esigenze, o valutare insieme al cliente gli immobili prescelti per consigliarne o meno l’acquisto, e lo stesso se si tratta di immobile venduto all’asta: l’acquisto di immobili mediante asta – sempre più spesso telematica – è estremamente complicato per un privato che non abbia nozioni tecniche precise. Per questo, anche mediante procura notarile, assistiamo coloro che sono interessati, preparando i documenti, compilando l’offerta, e partecipando all’asta.

AVVOCATO BELTRAMO ALESSANDRA

Via Cavour, 19
10123 – Torino / Tel. 011.5621359
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Proposta di acquisto, contratto preliminare o compromesso?

Accade di frequente che un cliente si rivolga al mio studio legale, soltanto dopo aver firmato una proposta d’acquisto di un immobile, senza che gli sia chiaro il fatto che la proposta di acquisto, una volta accettata dal venditore, si converte in un vero e proprio contratto preliminare, vincolante e con effetti obbligatori. La caparra confirmatoria viene incassata dal venditore nel momento in cui accetta la proposta e lo comunica al compratore: le parti a quel punto sono obbligate a stipulare il contratto definitivo di compravendita davanti al notaio.

Mi sento spesso dire: “avvocato, ho solo firmato la proposta, ma voglio che lei si accerti che l’immobile non presenti problemi”. Se ci sono delle verifiche o degli accertamenti da effettuare sull’immobile che intendiamo acquistare, o se si rende opportuno rivolgersi a un legale per qualsiasi problematica inerente l’immobile, è bene farlo prima di firmare la proposta di acquisto. In alternativa, quantomeno, è bene condizionare l’efficacia della proposta al buon esito degli accertamenti da effettuare.

L’ideale sarebbe poter verificare la regolarità edilizia – la conformità urbanistica – l’assenza di servitù o di ipoteche – e quant’altro, prima di formulare e firmare la proposta (e versare la caparra confirmatoria); può succedere però che si renda necessario “bloccare” velocemente l’immobile d’interesse per evitare di perdere l’opportunità di acquistarlo.
In questo caso, l’efficacia della proposta, affinché il compratore sia tutelato, deve almeno essere condizionata, ad esempio inserendo nel modulo prestampato fornito dalle agenzie immobiliari una frase di questo tipo: L’efficacia del contratto preliminare di compravendita che si concluderà in caso di accettazione della presente proposta, è subordinata all’accertamento della regolarità edilizia e conformità urbanistica dell’immobile”.

Una volta che la proposta di acquisto viene accettata dal venditore e l’accettazione comunicata al compratore, il contratto preliminare è dunque concluso, e deve essere registrato presso l’agenzia delle entrate. Il cosiddetto “compromesso” non è altro che un nuovo contratto preliminare più completo, che recepisce il contenuto della proposta di acquisto, integrandola con tutti quegli elementi che presumibilmente al momento della proposta non erano conosciuti.

Non è obbligatorio redigere il contratto preliminare, ma è consigliabile farlo, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari che non si sono potuti fare prima: regolarità edilizia e urbanistica, assenza di vincoli, ipoteche, diritti reali altrui e ogni altra verifica che possa assicurare al compratore la serenità di acquistare un immobile libero da qualsiasi problema. Comprare casa è sempre un grande passo, basta qualche accortezza in più per evitare che diventi un salto nel vuoto.

I messaggi Whatsapp costituiscono prove !

Ai sensi dell‘art. 234 cod. proc. pen. i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (Sms, Messaggi WhatsApp, Messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti. La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza n. 1822/2018 entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta come la natura giuridica dei vari strumenti di comunicazione legati all’innovazione tecnologica, ed in particolare ai più moderni cellulari.

La questione ormai è di grande attualità, poiché nell’era digitale è cambiato il modo di comunicare ed anche molte trattative di ordine commerciale si svolgono utilizzando tali strumenti. Nel caso di specie viene presentato ricorso alla Suprema Corte contro l’ordinanza del Tribunale di Imperia che, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM nei confronti di un’indagata per reati fallimentari avente ad oggetto, tra l’altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all’indagata, nonché il telefono cellulare del tipo smartphone, successivamente restituito previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).

La Suprema Corte chiarisce che i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Secondo l’insegnamento della Corte di legittimità non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 cod. proc. pen. con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (v. Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015).

La doglianza sollevata dalla difesa in merito alla acquisizione di copia anche di documenti non rilevanti e, comunque, non sequestrabili siccome non pertinenti al reato o addirittura relativi al mandato difensivo, non inficia, secondo la Corte la validità del provvedimento di sequestro, per cui diventa irrilevante. Infine, in merito alla questione del sequestro di informazioni scambiate tra indagata e difensore, è sufficiente osservare che, non vertendosi in tema di sequestro di corrispondenza per le ragioni esposte in precedenza , è del tutto inopportuno il richiamo al divieto di cui all’art. 103 comma 6 cod. proc. pen.

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Fonte: Altalex