Notifica degli atti giudiziari nel 2018
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina in materia di notificazioni di atti giudiziari e multe. In particolar, la legge interviene sulle notificazioni a mezzo posta, al fine di garantire l’effettiva operatività del principio di efficienza del servizio e del risparmio di spesa. La riforma incide sul procedimento civile, su quello penale e su quello amministrativo, nonché sui procedimenti avverso alle sanzioni amministrative (art.1, comma 461).
La riforma tocca dunque la Legge n. 890/82, facendo venir meno il pluriennale monopolio detenuto da Poste Italiane e intervenendo sugli istituti della irreperibilità del destinatario, della legittimità a ricevere il plico contenente l’atto da notificare e modifica anche quelle che sono le indicazioni da inserire sulla busta.
Servizio svolto da operatori privati
Una delle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio è la possibilità riconosciuta anche a operatori privati, di svolgere l’attività di notificazione, purché siano in possesso della relativa licenza. Al pari degli addetti a Poste Italiane, anche gli operatori privati rivestiranno la qualità di pubblici ufficiali ai fini dell’attività di notificazione. I moduli che possono essere utilizzati dovranno rispondere ai modelli predisposti dall’AGCOM.
La consegna del plico dovrà avvenire nelle mani del destinatario (anche se dichiarato fallito); se non presente, la consegna dovrà essere effettuata a persona di famiglia, anche temporaneamente convivente, oppure a persona addetta alla casa, purché non abbia un’età inferiore a quattordici anni.
Indennizzo in caso di smarrimento del plico. Gli obblighi dell’operatore.
La nuova normativa prevede che in caso di smarrimento del plico, l’operatore tenuto all’attività di notifica, dovrà corrispondere un indennizzo al mittente dello stesso, nella misura stabilita dall’AGCOM. Nessuna indennità dovrà invece essere dovuta nel caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento; tuttavia, l’operatore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato dello stesso, senza ulteriori costi aggiuntivi.
Di prassi, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo PEC, l’avviso di ricevimento verrà trasmesso al medesimo in formato digitale; presso l’ufficio dell’operatore, sarà conservato il documento cartaceo, che potrà essere ritirato dal mittente.
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