Assegno di mantenimento e assegno divorzile

Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.

La determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell’obbligato, è l’espressione di valori costituzionali contenuti nell’art. 29 Cost.

In caso di separazione separazione personale dei coniugi, sussiste l’obbligo di consentire al coniuge separato più debole di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto. Permane l’obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l’assegno di mantenimento.

Al contrario la solidarietà post-coniugale, che sta alla base dell’assegno di divorzio, è limitata, secondo i principi di diritto recentemente affermati, alla non autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno.

  • l’assegno di mantenimento mira a mantenere, in favore del coniuge più debole economicamente, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio;
  • l’assegno di divorzio, invece, ha solo lo scopo di garantire all’ex coniuge più debole economicamente il necessario per vivere ed essere autosufficiente (almeno finché non lo potrà essere con le proprie gambe).
  • Il che significa anche che l’assegno divorzile non deve essere calcolato in base al precedente tenore di vita della coppia (essendo venuto meno ogni rapporto tra i due coniugi, ivi compresa la reciproca contribuzione economica). S
  • Se il reddito del coniuge più “povero” consente comunque a quest’ultimo di mantenersi da solo, questi non avrà diritto ad alcun contributo dall’ex. Ben potrebbe quindi aversi una situazione in cui il marito, benché particolarmente benestante, debba pagare alla moglie un assegno divorzile molto basso o addirittura non debba pagarle nulla se quest’ultima è titolare a sua volta di redditi sufficienti a mantenersi.

In sintesi, la principale differenza tra l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio sta in questo: il primo è misurato in modo da garantire «lo stesso tenore di vita» che la coppia aveva quando ancora stava insieme; il secondo invece è improntato al criterio di autosufficienza economica.

La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non estingue il vincolo coniugale.

Il dovere di assistenza materiale, nel quale si concretizza l’assegno di mantenimento, non viene meno in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non è incompatibile con la fase, che talvolta può essere anche solo temporanea, della separazione.

La stessa cosa non può essere affermata in merito alla solidarietà post-coniugale che sta alla base dell’assegno di divorzio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12196 del 16.05.2017, a pochi giorni di distanza, richiama la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, con la quale si afferma che, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, l’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli deve essere quello dell’indipendenza economica del richiedente.

Esiste una profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi connessi alla solidarietà post-coniugale nel giudizio di divorzio.

Nella separazione, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, ma rimangono immutati i doveri di natura patrimoniale – in caso di non addebitabilità della separazione – che assumono forme diverse adeguate alla nuova situazione.

 

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