Unioni civili tra persone dello stesso sesso

La nuova legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per quanto ancora perfezionabile,  ha una portata epocale:  equipara, per la prima volta, tali unioni al matrimonio, pur senza occuparsi, per ora, della filiazione e dell’adozione. Le unioni civili si costituiscono in maniera molto semplice “mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”, ma a differenza del matrimonio, non sono richieste formule particolari. Le parti acquistano gli stessi obblighi di assistenza morale e materiale,  di contribuzione economica secondo le proprie possibilità, di concordare l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune. Lo scioglimento dell’unione avviene con il divorzio, senza che sia necessario passare per la separazione. Il partner di un’unione civile divorziato avrà diritto al mantenimento, se si troverà in una condizione di bisogno economico; avrà diritto al TFR e alla pensione di reversibilità, in caso di morte del partner. Anche in materia successoria, i partner delle unioni civili sono totalmente equiparati ai coniugi di un matrimonio. Insomma, una piccola rivoluzione da tempo attesa.

reato di maltrattamenti nella famiglia di fatto

Se il rapporto tra conviventi è connotato da stabilità  e continuità affettiva, il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche nell’ipotesi di famiglia di fatto. E’ quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2 marzo 2016, n. 8401.

La Cassazione, confermando l’impugnata sentenza della Corte d’Appello, ha evidenziato come, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il delitto di maltrattamenti in famiglia sia configurabile anche in danno di persona convivente “more uxorio”, quando si sia in presenza di un rapporto sostanzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione (Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329).

 

stop al mantenimento dei figli maggiorenni fuori corso

La Cassazione Civile – con la sentenza n. 1858 dell’1 febbraio 2016 – affronta ancora il tema del mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

 

Sulla scia della  giurisprudenza ormai consolidata, che  considera terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, la Cassazione è tornata sull’argomento prevedendo la perdita del diritto al mantenimento, anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia uno studente inerte e non diligente, non sostenga gli esami universitari con regolarità, o senza giustificato motivo non abbia terminato il corso di studi nei termini corretti..

Quando il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. Civ. n. 8954/2010 Cass. Civ. n. 7970/2013, Cass.Civ. n. 27377/2013, Cass. Civ. n. 4555/2012).

Secondo i giudici, i genitori avevano dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università, dalla quale gli stessi non avevano saputo trarre profitto.

Uno di loro, aveva dato solo quattro esami in tre anni, l’altro era fuori corso per la quarta volta e aveva superato meno della metà degli esami complessivi. Inoltre, dalle note dell’Agenzia delle Entrate erano emersi redditi da lavoro dei due figli già da qualche anno.

 

finalmente, si parla di velocizzare il processo civile

Ecco la nuova proposta di legge per la riforma del processo civile.

  • accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la semplificazione dei termini e dei riti processuali:  ruolo centrale della prima udienza,  potenziato il carattere impugnatorio dell’appello,  accelerati i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale;
  • introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice;
  • adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
  • la nuova “Sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona”, sarà competente su tutti gli affari relativi alla famiglia e su tutti i procedimenti che attualmente non rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile.
  • per il processo di primo grado è prevista l’applicazione obbligatoria del rito sommario  a tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad eccezione delle cause assoggettate al rito del lavoro.
  • potenziato l’istituto della proposta di conciliazione del giudice (art. 185-bis c.p.c.): la mancata presenza delle parti ed il rifiuto ingiustificato della proposta di transazione da parte del giudice saranno comportamenti valutabili ai fini della decisione e fonte di responsabilità processuale aggravata.
  • appello: trattazione in forma monocratica delle cause di ridotta complessità giuridica e limitata rilevanza economica

Contratti di convivenza

Grazie al ddl Cirinnà, i conviventi more uxorio per regolare i loro rapporti patrimoniali potranno rivolgersi all’avvocato, che li aiuterà a redigere un apposito contratto di convivenza. Sarà necessario che il contratto abbia forma scritta, e si potrà scegliere tra un atto pubblico presso il notaio o una scrittura privata autenticata. La novità consiste nel fatto che non solo il notaio, ma anche l’avvocato potranno autenticare l’accordo tra i conviventi, con una notevole riduzione dei costi per gli interessati.

 

 

 

 

la nuova legge sull’omicidio stradale

Le vittime della strada da oggi avranno giustizia. L’omicidio stradale colposo diventa finalmente un reato a sé, articolato su tre varianti:

1)l’ omicidio conseguente alla violazione del codice della strada resta  punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni

2) l’omicidio in  stato di ebbrezza  (tasso inferiore a g/l 0,8) o sotto l’effetto di stupefacenti, o in conseguenza di violazioni gravi del codice della strada, viene punito con la pena della reclusione da   5 a 10 anni

3) l’omicidio in stato di ebrezza grave (tasso superiore a g/l 1,50) viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni