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Studio Legale
Avv. ALESSANDRA BELTRAMO


Via Passalacqua, 10
10122 - Torino (Italia)

Tel. 011 5621359
Fax. 011 5068896

info@studiolegalebeltramo.it

C.F. BLTLSN66P6L219E
P.I. 08429020012


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino iscrizione n. 4430.

 

Patrocinio a spese dello Stato (www.giustizia.it)

L'avv. Alessandra Beltramo è abilitata ad assistere le parti che abbiano diritto di accedere ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare consiste nella capacità di reddito inferiore a € 9.723,84.
Ai fini del calcolo della base di reddito si tengono in considerazione tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.
Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.

Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo.

 

Nella materia civile

Per ottenere il patrocinio gratuito occorre presentare una domanda all'Ordine degli avvocati del luogo dove si deve iniziare la causa civile o dove si tiene la causa civile già iniziata. Si può essere assistiti anche da un difensore fuori distretto. Nelle cause di separazione e divorzio si calcola solo il reddito del richiedente, nelle altre bisogna sommare il reddito di tutti i familiari.

Lo studio presta assistenza anche per la preparazione della domanda da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

 

Nella materia penale

le modalità di presentazione dell'istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio.

 

La scelta del difensore

Nella materia civile:

È sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

 

Nella materia penale:

Ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d'ufficio.


Studio Legale Avvocato Alessandra Beltramo